Esenzioni Ticket - Studio Medico dott. Roberto Vallini

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Esenzione ticket

Le prestazioni sanitarie sono solitamente soggette al pagamento di tariffe, conosciute con il nome di ticket, fissate da disposizioni regionali. La normativa vigente prevede l'esenzione dal pagamento del ticket per determinate categorie.

Esenzione dal ticket per età e con limiti di reddito

È possibile essere esentati dal pagamento del ticket per PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, DI DIAGNOSI STRUMENTALE E DI LABORATORIO E PER PRESTAZIONI DI FISIOTERAPIA se si appartiene ad una delle seguenti categorie:
  • bambini di età inferiore ai 6 anni o pensionati con età superiore ai 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito non superi i 36.151,98 Euro annui;
  • pensionati con più di 60 anni, con pensione minima, aventi:un reddito lordo inferiore a 8.263,31 Euro, se singoli (vedovi/e, separati/e, celibi/nubili);
  • un reddito lordo inferiore a 11.362,05 Euro, se con coniuge a carico;
  • I redditi dei pensionati con più di 60 anni sono aumentabili di 516,46 Euro per ogni figlio a carico;
  • disoccupati iscritti all'Ufficio per l'Impiego (con esclusione di coloro che sono in attesa di prima occupazione), aventi:un reddito lordo non superiore a 8.263,31 Euro, se singoli (vedovi/e, separati/e, celibi/nubili);
  • Un reddito lordo non superiore a 11.362,05 Euro se con coniuge a carico.
  • Tali redditi sono aumentabili di 516,46 Euro (equivalenti a Lire 1 milione) per ogni figlio a carico. 
  • familiari a carico dei disoccupati rientranti nei casi sopra citati;
  • pensionati sociali o familiari a carico di pensionati sociali.


Per l'esenzione farmaci per età e con limiti di reddito, secondo le nuove disposizioni regionali, non è più valida l'autocertificazione (tranne per i disoccupati). Dal 1° luglio 2002 la Regione Friuli – Venezia Giulia invia a casa degli esenti un apposito attestato da esibire al Medico di famiglia che, nel prescrivere i farmaci, riporterà sulla ricetta il diritto a non pagare il ticket.

Esenzione per gli ultra 65enni

L'esenzione per i FARMACI è concessa solo ai pensionati con più di 65 anni che hanno come unica fonte di reddito la pensione minima o la pensione/assegno sociale.

Esenzione per invalidità

Gli invalidi civili, di guerra, per servizio o per lavoro non devono pagare alcuna tariffa per PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO, DI FISIOTERAPIA né la QUOTA FISSA per i FARMACI.

Esenzione per patologia

Gli affetti da patologie specifiche, malattie tumorali o in attesa di trapianto d'organi sono esenti dal pagamento ticket per le PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO, DI FISIOTERAPIA INERENTI CON LA PATOLOGIA. E' dovuta, invece, la QUOTA FISSA per i FARMACI: 1 Euro per ogni confezione prescritta fino ad un massimo di tre confezioni per ricetta.

Esenzione finalizzata alla tutela della gravidanza

Alle donne in stato di gravidanza, viene riconosciuta l'esenzione per le PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO E PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, secondo quanto previsto da uno specifico protocollo.
Per le donne in stato di gravidanza occorre che il medico curante indichi il diritto all'esenzione sull'impegnativa.

Per farsi riconoscere il diritto all'esenzione per patologia, invalidità o trapianto d'organi occorre recarsi presso gli uffici amministrativi del Servizio Distrettuale competente e richiedere un apposito attestato da esibire al Medico di famiglia e all'ASL. Nel caso di persone invalide o impossibilitate a muoversi, è possibile compilare la documentazione a domicilio e consegnarla per conto di terzi agli uffici competenti. I documenti necessari, da presentare presso tali uffici, sono:
la dichiarazione del medico specialista di una struttura pubblica che certifichi la patologia oppure la documentazione che attesti la condizione di invalidità
la tessera sanitaria
il codice fiscale

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